Modifiche al superbonus 110 anno 2023

Modifiche al superbonus 110%

Del Superbonus 110% ne avevamo parlato nell’articolo pubblicato a Marzo 2021 “Impianti termoidraulici: conto termico, ecobonus, superbonus.”.
Ma il Decreto Legge 176/2022 pone alcuni limiti e modifiche che cerchiamo di vedere riassunte in questo testo.
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L’art. 9 del DL 176/2022 modifica la disciplina del c.d. “superbonus del 110%”, di cui all’art. 119 del DL 34/2020. Tra le principali novità si evidenzia:
• La riduzione al 90% della misura della detrazione per gli interventi in condomini ed edifici con più unità immobiliari distintamente accatastate già a decorrere dal 2023, fatta eccezione per gli interventi con CILA presentata entro il 25.11.2022 e delibera condominiale adottata entro il 24.11.2022;
• Il prolungamento al 31.3.2023 del termine entro cui è possibile sostenere le spese per gli interventi sulle c.d. “villette” fruendo dell’aliquota al 110%, se al 30.09.2022 i lavori sono stati eseguiti per almeno il 30%;
• l’estensione del superbonus agli interventi iniziati dall’1.1.2023 sulle c.d. “villette” con aliquota del 90%, a determinate condizioni;
• la possibilità di rateizzare il credito derivante da sconto in fattura/cessione del credito in 10 quote annuali di pari importo (anziche 5 o 4), per i crediti derivanti da opzioni comunicate all’Agenzia delle Entrate entro il 31.10.2022.

Modifiche al Superbonus 110: RIDUZIONE DELL'ALIQUOTA DAL 110% AL 90%

Modificando il co. 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020, e previsto che gli interventi agevolati, che vengono effettuati dai condomini e dalle persone fisiche su parti comuni di edifici interamente posseduti, purché composti da massimo quattro unita immobiliari, ma anche dalle persone fisiche per gli interventi sulle singole unita immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio (sempre nel limite delle due unita immobiliari per gli interventi di riqualificazione energetica), al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, beneficino del superbonus nella misura del:
• 110%, per le spese sostenute, a decorrere dall’1.7.2020, sino al 31.12.2022;
• 90%, per le spese sostenute nell’anno 2023;
• 70%, per le spese sostenute nell’anno 2024;
• 65%, per le spese sostenute nell’anno 2025.
L’agevolazione spetterebbe nella stessa misura anche per le ONLUS, le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS) iscritte negli appositi registri.
La riduzione dell’aliquota dal 110% al 90% eon riguardo alle spese sostenute nell’anno 2023, tuttavia, non si applica:
• agli interventi per i quali al 25.11.2022 e stata presentata la CILA e, in caso di interventi su edifici condominiali, all’ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 25.11.2022;
• agli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 25.11.2022 risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Modifiche al Superbonus 110: INTERVENTI SULLE “VILLETTE" DELLE PERSONE FISICHE

Per le persone fisiche, di cui al co. 9 lett. b) dell’art. 119 del DL 34/2020, che effettuano interventi su edifici unifamiliari, oppure su unita immobiliari “indipendenti e autonome” site in edifici plurifamiliari, il superbonus continua a spettare nella misura del 110% con riguardo alle spese sostenute entro il 31.3.2023 (non piu quindi soltanto fino al 31.12.2022), a condizione che alla data del 30.9.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
I medesimi soggetti di cui alla suddetta lett. b) del co. 9, tuttavia, hanno diritto al superbonus nella misura del 90% in relazione alle spese sostenute entro il 31.12.2023 se hanno avviato gli interventi a partire dall’1.1.2023, ma a condizione che:
• il contribuente sia titolare del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento sull’unità immobiliare oggetto degli interventi;
• l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
• il contribuente abbia un “reddito di riferimento” non superiore a 15.000,00 euro, determinato secondo le modalità stabilite dal co. 8-bis.1 introdotto nell’art. 119 del DL 34/2020 dal decreto “Aiuti-quater”.

Modifiche al Superbonus 110: CESSIONE DELLA DETRAZIONE E SCONTO SUL CORRISPETTIVO
UTILIZZO DEL CREDITO IN 10 RATE

Per gli interventi che danno diritto al superbonus di cui all’art. 119 del DL 34/2020, viene introdotta la possibilità di utilizzare in 10 rate annuali di pari importo i erediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, inviate all’ Agenzia delle Entrate entro il 31.10.2022 e non ancora utilizzati, anziché in 4 o 5 rate.
A tal fine, dovrà essere inviata all’ Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione da parte del fornitore o del cessionario secondo le modalità attuative che verranno definite da un successivo provvedimento della stessa Agenzia.
La quota di eredito d’imposta non utilizzata nell’anno continua a non poter essere fruita negli anni successivi né a poter essere richiesta a rimborso.

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